Canali di segnalazione interni
Le segnalazioni
possono essere inviate tramite:
i) piattaforma
informatica accessibile dal sito internet della Congregazione all’indirizzo https://www.nives.it/congregazione/whistleblowing;
ii) posta ordinaria,
con raccomandata a/r indirizzata a GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – RISERVATA –
Congregazione Figlie N.S. della Neve, Via S.M. Maggiore, 2 – 17100 SAVONA (SV),
utilizzando i moduli disponibili presso la Congregazione stessa;
iii) verbalmente, mediante dichiarazione
rilasciata dal Segnalante in apposita audizione, previo appuntamento da
prendere al n. telefonico 019.82.98.11.
La piattaforma informatica costituisce lo strumento preferenziale per l’invio e
la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con
modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del Segnalante e adeguate
misure di sicurezza delle informazioni.
Tramite la piattaforma
è possibile:
- inviare una segnalazione;
- modificare o aggiornare una segnalazione inviata;
- consultare lo stato di una segnalazione inviata;
- ricevere riscontro sul seguito dato alla segnalazione.
La piattaforma
consente di:
- separare i dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima;
- mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa, consentendo l’accesso ai soli soggetti autorizzati;
- adottare protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l’utilizzo di strumenti di crittografia per il contenuto della segnalazione e dell’eventuale documentazione allegata;
- interagire con il Segnalante, garantendone l’anonimato.
Segnalazioni esterne e divulgazione
pubblica
Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni
esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche
di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di
effettuare segnalazioni esterne all’ANAC è consentita solo nei casi di seguito
riportati:
- ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
- nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
E’ possibile effettuare una DIVULGAZIONE
PUBBLICA, nei casi in cui non si sono avuti riscontri delle segnalazioni
effettuate tramite canali interni o presso l’ANAC, oppure quando si ha fondato
e ragionevole motivo di ritenere che
la violazione possa
costituire un pericolo
imminente o palese per il pubblico interesse o ritenere che la
segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni.
Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di
rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per
inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a
conoscenza in un Contesto Lavorativo.